Il Golfo di Rapallo
... ed il suo oltremonte

Associazione

LIGURI ANTIGHI – I RAPALLIN

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Ultimo aggiornamento 18/03/2024


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STATUTO

Art. 1

E’ costituita una Associazione di persone il cui Casato è originario del territorio dell’antica Repubblica di Genova o dei suoi antichi possedimenti. Queste persone sono in seguito definite Soci fondatori.
Ad essa possono aderire tutti coloro che non possiedono il suddetto requisito, ma che risiedono o sono domiciliati, anche solo temporaneamente, nel territorio di cui al successivo alinea.
L’ Associazione è costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile ed è denominata “Liguri Antighi – I Rapallin”, dal titolo del volume che riporta le memorie delle famiglie presenti nel territorio dell’antica giurisdizione di Rapallo prima del 1528.
L’autore del volume, quale promotore e componente del gruppo dei soci fondatori, concede l’uso di tale titolo all’Associazione per la durata della propria permanenza in essa.
L’ Associazione ha la sua sede in Rapallo.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2

L’ Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e difendere, mediante opportune e idonee iniziative, la valorizzazione della Storia Patria, della cultura, delle tradizioni, degli usi, dei costumi, delle parlate e di ogni altra specificità della Gente Ligure.
Nel contesto della globalizzazione, si propone di impegnarsi con determinazione per mantenere sempre viva la memoria della “Gens Ligustica” e del suo glorioso passato, per ricordare e rendere onore a suoi personaggi illustri e perché chi ha radici profonde nella terra di Liguria non diventi una minoranza inascoltata.
Si prefigge inoltre di lottare, in modo lecito e con ogni mezzo, che le sarà legittimamente consentito, per le proprie idee, proposte, iniziative ed i propri obiettivi affinché essi, oltre che dalla gente interessata, siano condivisi e sostenuti anche dall’autorità costituita.
Nell’ambito della propria attività, l’Associazione non mancherà infine di intraprendere iniziative di turismo culturale, con visite a luoghi ricchi d’arte, di valori paesaggistici, di cultura, di storia e di culto; di realizzare raduni nazionali e internazionali di persone di uno o più Casati nonché incontri, convegni, gemellaggi, scambi culturali, ecc.

Art. 3

All’Associazione si aderisce mediante domanda scritta, in cui si devono indicare le proprie generalità, complete di indirizzo, recapito telefonico e/o elettronico e si dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di osservare le regole e le disposizioni emanate dagli Organi sociali, nel rispetto dello statuto e delle norme di legge in materia vigenti

Art. 4

I Soci si distinguono in Effettivi, Benemeriti, Onorari.

Sono Soci Effettivi:
  1. i Soci Fondatori, ossia coloro che hanno promosso e sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto della Associazione;
  2. i Soci Ordinari, ossia coloro che aderiscono successivamente alla costituzione;
  3. i Soci Sostenitori, ossia coloro che pagano una quota annua almeno tre volte maggiore di quella ordinaria;
  4. i Soci Vitalizi, cioè coloro che versano una quota “una tantum”, stabilita dall’Assemblea;
  5. i Soci Persone Giuridiche (enti e società) che versano una quota annuale concordata con gli Organi dell’Associazione.
Soci Benemeriti:
Soci Benemeriti sono coloro (persone o enti) che, per motivi vari, meritano la riconoscenza o benemerenza da parte dell’Associazione.

Soci Onorari:
Può essere socio onorario chi si è particolarmente distinto in seno all’Associazione o chi ha onorato e dato lustro alla terra di Liguria con opere di amministrazione pubblica o privata, di scienza, d’arte, di lavoro, di eroismo umano, di altruismo od altro.

I soci di cui alle lettere a), b), e lettera c) per la sola quota ordinaria, devono pagare, entro i termini fissati dagli Organi sociali, la quota annuale stabilita dall’Assemblea Generale, pena la decadenza dal sodalizio.
I soci di cui alle lettere d) ed e) versano la quota, una tantum o annuale, concordata con l’Associazione.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.
Tutti i soci di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente all’art. 4, hanno diritto di voto, purché in regola con il versamento della quota sociale; gli enti o società della lettera e) esprimono il voto attraverso il loro rappresentante legale.
Nell’Assemblea generale i soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta.
Ciascun socio può avere una sola delega.
I soci ultraottantenni, residenti in Comuni diversi da quello dove si riunisce l’Assemblea ed i soci, ovunque residenti, affetti da grave invalidità permanente o da malattia temporanea certificata da sanitario possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un proprio famigliare.
Per l’elezione delle cariche sociali, eccetto che per i soci del precedente alinea, non sono ammessi voti per delega.
Non è compatibile l’elezione di più soci dello stesso nucleo familiare o tra parenti di primo grado in uno stesso Organo sociale. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono inoltre avere vincoli di parentela con quelli degli altri Organi.

Art. 6

Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea Generale
Il Consiglio Direttivo
Il Comitato Esecutivo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri

Art. 7

L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci dell’Associazione.
Si riunisce in sessione ordinaria, convocata dal Comitato Esecutivo, almeno una volta all’anno, possibilmente tra metà febbraio e metà marzo, con preavviso ai soci di almeno dieci giorni.
In sessione straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo o da un terzo dei soci, in regola con il versamento della quota sociale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
In prima convocazione delibera con il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Le votazioni si fanno in modo palese, eccetto che per le cariche sociali ed argomenti riguardanti le persone, che si svolgono in forma segreta.
Per le cariche sociali può essere altresì proposta l’elezione per acclamazione, purché vi sia il consenso unanime dei partecipanti al voto.
L’Assemblea Generale ha il compito di eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
Su proposta del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo può nominare Presidenti onorari.
Spetta ad essa fissare le direttive generali, stabilire l’entità della quota sociale annua, approvare annualmente il conto preventivo e consuntivo dell’Associazione, discutere e deliberare su ogni argomento, comprese le modifiche statutarie, sottopostole dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, nonché ratificare le deliberazioni di competenza, prese da questi due Organi per motivi d’urgenza.
Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto l’Assemblea deve riunirsi in sessione straordinaria e, in prima convocazione, delibera con la presenza dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da un numero variabile di consiglieri per un totale minimo di 15 e massimo di 21.
Tra essi sono compresi, in qualità di membri vitalizi, i soci fondatori dell’Associazione, già componenti del Consiglio negli ultimi due mandati dell’attività sociale, purché in regola con gli obblighi statutari per l’intero periodo.
Non può far parte del Consiglio Direttivo chi riveste cariche elettive negli Organi parlamentari, regionali, provinciali e in Comuni singoli o consorziati con popolazione superiore a 5000 abitanti.
Ha la durata di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di trattare e deliberare su qualsiasi argomento contemplato dall’art. 2 o di altri articoli del presente statuto, che non sia specificatamente riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunirà di regola una volta ogni quattro mesi o quando se ne ravviserà la necessità, per iniziativa propria o richiesta del Comitato Esecutivo.
Le riunioni saranno ritenute valide se, in prima convocazione, saranno presenti il 50 per cento più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, dopo un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei votanti.

Art. 9

Il Comitato Esecutivo. Nell’ambito del Consiglio Direttivo, le funzioni operative vengono svolte da un Comitato Esecutivo composto da un numero minimo di 9 ad un numero massimo di 11 componenti.
Tra essi sono compresi, in qualità di membri vitalizi, i soci fondatori dell’Associazione, già componenti del Comitato negli ultimi due mandati dell’attività sociale, purché in regola con gli obblighi statutari per l’intero periodo.
Esso è pertanto composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario,Tesoriere, da due a quattro membri scelti da essi tra i componenti del Consiglio Direttivo, ritenuti idonei all’assunzione delle funzioni demandate al Comitato Esecutivo, di cui due, quali Sostituti, in caso di assenza o impedimento, di Segretario e Tesoriere o per collaborare con loro, e dai membri vitalizi di cui al comma precedente.
Il Comitato Esecutivo, così formato, porrà in atto e/o darà esecuzione a tutte le iniziative sociali deliberate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo ed a quelle di propria competenza.
Su iniziativa del Presidente o di almeno quattro suoi membri, si riunirà tutte le volte che sarà necessario e le decisioni saranno prese con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
I componenti del Comitato Esecutivo, eccetto i membri vitalizi, che, senza giustificato motivo, non interverranno ad almeno tre riunioni consecutive, decadranno dall’incarico e verranno sostituiti, tramite cooptazione. tra la componente sociale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente .
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente-

Art. 10
Attribuzioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci ed ha il compito di presiedere la stessa, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e, nell’interesse e in rappresentanza dell’Associazione, esercita qualsiasi altra funzione che non sia espressamente prerogativa di altri organi sociali.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente viene eletto dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, esercitandone appieno le stesse funzioni. Può essere inoltre delegato dal Presidente al permanente parziale espletamento di propri compiti di maggior impegno, quali: l’aggiornamento del libro dei soci, le convocazioni degli organi collegiali od altro.

Il Segretario è eletto dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha il compito di coadiuvare la presidenza nell’attività associativa; di redigere i verbali durante le riunioni di Assemblea, Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente, nonché di svolgere tutte le pratiche di pertinenza della segreteria ivi compresa la tenuta in ordine dell’archivio.
In caso di assenza ed impedimento ne assume le funzioni il Sostituto di cui al comma secondo dell’art.9. Questi ha inoltre il compito di collaborare con il Segretario e viene nominato all’inizio di ogni mandato sociale triennale.

Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Ha il compito di tenere i libri contabili e di registrare entrate ed uscite.
Egli tiene la cassa sociale ed ha in custodia gli estratti conto di depositi postali o bancari e le pezze giustificative dei pagamenti effettuati.
Redige annualmente il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci.
Effettua ogni altra operazione pertinente alla carica.
In caso di assenza ed impedimento ne assume le funzioni il Sostituto di cui al comma secondo dell’art.9. Questi ha inoltre il compito di collaborare con il Tesoriere e viene nominato all’inizio di ogni mandato sociale.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, di cui uno Presidente.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere alla verifica delle poste di bilancio, dell’avvenuto rispetto dei regolamenti legali, tributari e fiscali, redigendo una relazione in proposito da esporre all’Assemblea dei soci, in occasione della presentazione del bilancio o rendiconto annuale.
I suoi membri possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a verifiche amministrative e di controllo ed assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri di cui uno Presidente.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di comporre le controversie che possono insorgere tra un socio e l’altro e tra il socio e gli Organi sociali, adottando pure, in casi particolari, adeguati provvedimenti nei confronti dei Soci che vengano meno agli impegni assunti o abbiano un comportamento non conforme al buon nome della Associazione.

Art. 13

Per facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi, l’ Associazione si potrà avvalere di esperti esterni, disponibili ad offrire gratuitamente la loro consulenza o un loro contributo nel settore del turismo, della cultura, delle antiche tradizioni civili e religiose, dello sport, dello spettacolo o di altri settori interessati con le proprie iniziative, nonché della consulenza delle organizzazioni di categoria dei settori anzidetti e degli altri più rappresentativi, presenti nel territorio di competenza.
L’ Associazione è inoltre dotata di un organo d’informazione, a cadenza periodica, per la divulgazione della propria attività e di notizie prevalentemente storiche e/o pubbliche relative al territorio di cui agli articoli 1 e 2 del presente statuto.

Art. 14

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in donazione.
Le entrate sono costituite dalle quote sociali, dai contributi e dalle elargizioni.

Art. 15

In caso di scioglimento, l’Associazione devolverà il patrimonio residuo ad istituzioni di beneficenza.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto provvederà il regolamento interno di competenza del Consiglio Direttivo o le vigenti leggi e disposizioni in materia.